Riferimenti legislativi sulla fauna selvatica

LEGGE NAZIONALE
Legge 157/92
“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”
Art. 21. comma 1 lett. O
E' vietato a chiunque: prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica , salvo che nei casi previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purchè, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale

LEGGE REGIONALE
L.R. Emilia Romagna 8/94 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria”
Art. 29 Salvaguardia dei nidi
1. È fatto divieto a chiunque di manipolare, prelevare, detenere o vendere uova e nuovi nati ed in genere esemplari di fauna selvatica con particolare riferimento ai piccoli di ungulati.
2. Chi raccoglie uova e nuovi nati di fauna per salvaguardarli da sicura distruzione o morte deve darne comunicazione entro e non oltre ventiquattro ore al competente Ufficio provinciale o ad una guardia venatoria o all'organismo di gestione delle zone di protezione o degli ATC, affinché provvedano agli opportuni interventi di tutela.

DELIBERA REGIONE EMILIA ROMAGNA
Delibera 2966/2001 Regione Emilia Romagna “
Direttive relative al recupero della fauna selvatica”
2. Segnalazione
Il ritrovamento di capi di specie selvatiche, morti, feriti o debilitati, di carcasse di ungulati, o di soli palchi o corna, deve essere segnalato alla Provincia territorialmente competente.
3. Centri di Recupero Animali Selvatici (C.R.A.S.)
I Centri di Recupero Animali Selvatici (C.R.A.S.) sono strutture destinate al recupero, rieducazione, studio e successivo reinserimento in natura di specie appartenenti esclusivamente alla fauna selvatica autoctona. E' altresì consentito lo svolgimento di attività didattiche per promuovere e divulgare la conoscenza della fauna selvatica e del suo habitat. A tal fine possono essere utilizzati esclusivamente animali non più restituibili alla natura.

REGOLAMENTO COMUNE DI FERRARA
Regolamento Comunale sulla tutela degli animali (2004)
Titolo VI art. 38 “Protezione degli uccelli minacciati o in via di estinzione”
E' vietata la distruzione dei nidi di rondine, balestruccio, rondone e topino quali specie minacciate e in via di estinzione. L'atto va segnalato agli organismi competenti per legge.